INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ed e-LEARNING


_midIn materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’attenzione dei legislatori del passato era sempre stata posta prevalentemente sugli aspetti relativi ad una prevenzione di tipo oggettivo e tecnologico, rivolta quindi a rimuovere o eliminare le condizioni pericolose degli ambienti di lavoro.

Dal 1994 in poi, con l’avvento del rivoluzionario D.Lgs. n. 626/94, con attenzione sempre crescente, l’interesse viene invece spostato su una prevenzione di tipo più soggettivo, individuando ruoli e responsabilità, con lo scopo di ridurre o eliminare non tanto le condizioni quanto le azioni pericolose.

Con questa nuova visione il D.Lgs. n. 81/08 affronta il delicato tema della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendolo come tema fondamentale per lo sviluppo e la costruzione dell’intero impianto previdenziale a tutela della salute dei lavoratori.

All’interno del decreto gli aspetti della formazione vengono affrontati in modo sistematico e puntuale, con una premessa imprescindibile già negli articoli 36 e 37 e con continui rimandi in ognuno dei titoli relativi ai diversi rischi descritti, ove per ognuno di questi, il legislatore dispone gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione ai diversi aspetti di formazione ed informazione.

Da questo punto di vista, e conformemente alle caratteristiche che contraddistinguono l’intero decreto, gli aspetti relativi alla sicurezza vengono dettagliati in modo molto tecnico, rischio per rischio, elencando i contenuti minimi che devono essere erogati nei corsi di formazione ed addestramento.

sicurezzaUn limite considerevole, del quale i legislatori erano consapevoli già nel 2008, era l’assenza all’interno del D.Lgs 81/08, di un metodo descrittivo sulle modalità, la frequenza, i destinatari ed i soggetti coinvolti nel sistema informativo e formativo. A questo scopo come sopra accennato, nell’art 37 comma 2, si rimanda testualmente tale compito alla Conferenza permanente, mediante futuro accordo tra Stato e Regioni.
Risulta impossibile quindi parlare di formazione sui luoghi di lavoro in materia di sicurezza in Italia, senza parlare dei contenuti dell’ “Accordo Stato Regioni del 21/12/2011”, in vigore dal 26 gennaio del 2012.
È all’interno di questo testo che prende corpo e si sviluppa l’intero sistema che riguarda la formazione sui luoghi di lavoro in Italia, con la definizione dei destinatari in primo luogo: tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, dalla dimensione dell’azienda e dall’inquadramento gerarchico. La durata dei corsi di formazione, e la frequenza degli aggiornamenti, dipendono sia dalla tipologia di rischio dell’azienda di appartenenza, che dal grado di responsabilità che si ricopre all’interno della stessa; ed i requisiti dei formatori vengono definiti con criteri selettivi rivolti a garantire professionalità ed uniformità nell’erogazione dei contenuti.
Un capitolo a parte resta invece quello legato alla formazione specialistica delle squadre di Primo Soccorso e Antincendio; questi aspetti seguono percorsi indipendenti così come illustrato nella sezione VI del Capo III del D.Lgs 81/08, e meritano approfondimenti specifici per la complessità della materia.

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Il sistema formativo subisce quindi una radicale rivoluzione, che inizia fin dal 1994 e si sviluppa completamente solo negli ultimi anni apportando significativi cambiamenti mirati a costruire una cultura della sicurezza in ogni ambito e categoria lavorativa. L’intento è quello di partire dalle basi, cercando di trasmettere il messaggio che la sicurezza sul lavoro non è solo un dovere ma un diritto di tutti, e che soltanto attraverso un meccanismo condiviso, consapevole e partecipato, è possibile raggiungere gli obiettivi che consentiranno a tutti di lavorare in ambienti ed aziende più sicure.

Anche la nostra azienda è cresciuta in questi anni ed è grazie all’esperienza, alle capacità ed alle conoscenze che via via si sono acquisite che hanno quindi permesso ai nostri tecnici di diventare tecnici-formatori esperti per trasmettere e mettere a disposizione di RSPP, Datori di Lavoro e Lavoratori tutte le conoscenze necessarie.

logo_aifosNel 2015 Dynamic Service S.r.l. è diventata Centro di Formazione AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) per poter offrire ai propri clienti un servizio completo e di valore.

L’AiFOS è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni. Opera sul territorio tramite i Centri di Formazione AiFOS, aziende associate che in base ad una specifica convenzione diventano strutture di diretta ed esclusiva emanazione dell’associazione.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI MA ANCHE PREPOSTI E DIRIGENTI

All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, cioè, organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, i quali si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.

Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e  identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Il Datore di lavoro cura che ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (squadra d’emergenza)
  • sui nominativi del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente

Il Datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

Tra i servizi offerti troviamo:

  • analisi stato di fatto esigenze formative e predisposizione programmi di attuazione;
  • informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni in materia di sicurezza sul lavoro (rischio basso, medio e alto);
  • coordinamento attività per formazione operatori addetti all’uso di macchine particolari secondo quanto stabilito dall’accrodo stato-regioni in materia di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, PLE, gru su autocarro, gru di cantiere, ecc.);
  • formazione ed addestramento addetti antincendio rischio basso, medio, e preparazione ad esame presso comando vvf per rischio alto;
  • formazione ed addestramento primo soccorso, rischio A, B e C;
  • formazione RLS (rappresentante dei lavoratori);
  • formazione preposti;
  • formazione DPI III categoria (anticaduta, salvavita, ecc.);
  • formazione addetti uso carroponti;
  • formazione spazi confinati secondo DPR 177/11;
  • formazione rischio elettrico secondo CEI 11-27;
  • formazione igiene degli alimenti – HACCP – (addetti e responsabili);
  • formazione gestione ambientale.
  • corsi di formazione online in e-learning